Statuto

STATUTO SOCIALE

dell’Associazione Culturale – ONLUS

Centro Internazionale di Studi Vaniniani

(CISV)

 

ART. 1

(Denominazione e sede)

  1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile l’associazione culturale ONLUS denominata: Centro Internazionale di Studi Vaniniani con sede provvisoria al viale Eroi d’Italia, 61 nel Comune di Taurisano. La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
  2. L’associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”, solo qualora l’associazione ottenga l’iscrizione in anagrafe ONLUS.

 

ART. 2

(Finalità)

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. Le finalità che si propone sono in particolare:
    1. promuovere la conoscenza del filosofo Giulio Cesare Vanini in tutto il mondo, avvalendosi dell’apporto gratuito degli studiosi che a livello universitario o comunque con competenze specialistiche hanno lavorato nel campo degli studi vaniniani o in settori affini e contigui;
    2. facilitare la circolazione delle opere di Vanini nelle loro diverse edizioni;
    3. facilitare la diffusione della letteratura secondaria su Giulio Cesare Vanini;
    4. costituire e gestire biblioteche vaniniane, fondi librari, case museo, ecc.;
    5. divulgare la conoscenza del filosofo attraverso ogni mezzo e canale comunicativo (siti web, documentazione cartacea, ecc.);
    6. sollecitare e collaborare con enti pubblici e privati per organizzare eventi culturali sulla figura del Vanini;
  4. L’associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

 

ART. 3

(Soci)

  1. Sono ammessi al CISV tutte le persone fisiche e le persone giuridiche e/o le associazioni, enti, istituzioni che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  3. Fanno parte dell’Associazione le seguenti 4 categorie di soci:
  • fondatori sono i soci che hanno costituito Il CISV e sono presenti nell’Atto costitutivo, allegato al presente Statuto; versano la quota annuale ed hanno diritto di voto attivo e passivo;
  • ordinari sono i soci che, previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte de CISV; versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea ed hanno diritto di voto attivo e passivo;
  • sostenitori sono soci persone fisiche e/o giuridiche che si impegnano a finanziare l’attività del Centro Studi attraverso contributi liberali, anche per lo svolgimento di specifici progetti. Questi non hanno l’obbligo di versare la quota associativa annuale nell’esercizio in cui versano i contributi di cui al precedente e partecipano anche solo occasionalmente alle iniziative e ai servizi offerti dal CISV. Possono partecipare all’Assemblea ma non hanno diritto di voto, né attivo né passivo;
  • onorari sono i soci nominati tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti nel campo degli studi vaniniani o in settori attigui. Non versano alcuna quota di iscrizione, non fanno parte dell’Assemblea e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
  1. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L’associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

 

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

  1. Gli associati o partecipanti maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
  2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

ART. 5

(Recesso, decadenza ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo).
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dal CISV.
  3. Il socio che non adempie al pagamento della quota annuale entro i termini stabiliti decade automaticamente dal CISV.
  4. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

 

ART. 6

(Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:
  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio direttivo;
  • Presidente;
  • Vice-Presidente;
  • Segretario;
  • il Comitato Scientifico.
  1. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

 

ART. 7

(Assemblea)

  1.  L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 8

(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:

  • approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività del Centro;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
  • eleggere o rinnovare gli organi sociali;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 

ART. 9

(Validità Assemblee)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
  2. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
  3. L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Per deliberare lo scioglimento del Centro e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

ART. 10

(Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

ART. 11

(Consiglio direttivo)

  1. Il consiglio direttivo è composto da numero 7 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
  2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
  4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

 

ART. 12

(Presidente)

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

 

ART. 13

(Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è composto fino ad un massimo di cinquanta membri, nominati dal Consiglio Direttivo e ratificato da parte dall’Assemblea. Ne fa parte di diritto il Presidente del Consiglio Direttivo, il quale ne riveste anche la funzione di coordinatore.

I membri del Comitato durano in carica a tempo indeterminato e comunque è facoltà del Consiglio Direttivo revocare tale qualifica in qualsiasi momento qualora l’operato degli stessi membri contrasti con le finalità sociali. Essi sono scelti tra esponenti qualificati del mondo scientifico e culturale, che abbiano una particolare competenza ed esperienza in materia di promozione e coordinamento dello studio e della diffusione del pensiero e delle opere di Giulio Cesare Vanini o in altri settori affini e a condizione che abbiano a loro carico pubblicazioni scientifiche.

Il Comitato svolge funzioni consultive ed ha il compito di:

‑ formulare proposte e progetti per iniziative inerenti ai programmi del Centro;

‑ esprimere valutazioni e pareri sulle strategie e sui programmi del Centro.

Il Comitato è convocato dal coordinatore quando lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo che è invitato a partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico. Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Segretario del Centro Internazionale di Studi Vaniniani. Le convocazioni del Comitato possono avvenire anche attraverso ogni forma di comunicazione (telematica, a mezzo mail, videoconferenze, ecc.).

 

ART. 14

(Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
  2. a) contributi e quote associative;
  3. b) donazioni e lasciti;
  4. c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.
  5. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  6. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

ART. 15

(Rendiconto economico-finanziario)

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 15 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

ART. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria e con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L’associazione avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 17

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.